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È LECITO PUBBLICARE SUL WEB IMMAGINI DI TERZI ?

Si assiste spesso alla pubblicazione in rete, sui social network o altre piattaforme di pubblico dominio, di foto e filmati con immagini di terzi, senza chiedersi se ciò sia lecito e quali siano i rischi.

Le circostanze possono essere le più svariate, una vacanza al mare, un matrimonio in un locale, una festa in casa, un concerto o manifestazione pubblica, ecc.. Cerchiamo di fare chiarezza, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.
In luogo pubblico è sempre consentito fotografare o filmare chiunque, ma è vietata la diffusione delle immagini, salvo che in determinate situazioni stabilite dalla legge.
Sul piano generale è quindi vietata la diffusione, con qualunque mezzo, di foto o filmati contenenti volti di persone riconoscibili-1 , salvo che non abbiano rilasciato espresso consenso, ed abbiano anche ricevuto idonea informativa per il trattamento dei dati-2
L’immagine di una persona si definisce “riconoscibile” quando è verosimilmente riconducibile alla sua identità personale, ovvero identificabile, ed in quanto tale costituisce “dato personale” tutelato dalla legge sulla privacy-3
, non solo rispetto alla sua diffusione, ma anche rispetto alla semplice detenzione, poiché entrambi i casi costituiscono “trattamento di dati personali” disciplinati dalla richiamata normativa.
Diverso il caso della identificazione della persona attraverso il riconoscimento facciale biometrico-4, ottenuto mediante specifici trattamenti tecnici della foto, che consentono di individuare univocamente l’identità ed altre caratteristiche della persona, ed in quanto tali classificati come “dati sensibili”, il cui trattamento è espressamente vietato-5, salvo che non sia effettuato nelle forme e con le tutele stabilite dalla legge.

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1-Gli art. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941 n.633 (cosiddetta legge sul diritto d’autore) dispongono che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo che ciò non sia giustificato dalla notorietà o dall’ufficio ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali e quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Analogo divieto è disposto dall’art. 10 c.c. che consente l’esposizione e la pubblicazione delle foto immagini personali solo nei casi espressamente consentiti dalla legge;
2-Gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dispongono l’obbligo di fornire all’interessato specifica
informativa sul trattamento dei dati personali.
3-La legge sulla privacy (GDPR) definisce il dato personale come qualunque informazione che identifichi o consenta di identificare anche indirettamente tramite il riferimento a qualsiasi altra informazione una persona fisica e la fotografia è riconosciuta come tale (Decisioni dell’Autorità Garante del 15 maggio del 2002 e del 19 febbraio del 2002).
4-Il trattamento biometrico è una tecnica di elaborazione che consente di tradurre il dato elementare in un modello matematico in grado di associarlo univocamente alla persona fisica. I dati oggetto di trattamento biometrico possono essere, non solo le immagini facciali della persona, ma anche la voce, le impronte dei polpastrelli, l’iride, ecc. In Italia ed in Europa, il trattamento biometrico dell’immagine facciale è stato espressamente vietato dalla legge sulla privacy, ovvero consentito solo nei casi ivi stabiliti, ma la tecnologia ed applicazioni facilmente reperibili consentono tuttavia di individuare la persona fisica attraverso la sua immagine facciale.
5-Il divieto di trattamento dei dati biometrici è stabilito dall’art. 9 GDPR poiché, per la loro natura, meritano una
specifica protezione sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali (Considerando n. 51 GDPR); Ma anche una semplice immagine, seppure estranea al trattamento biometrico, potrebbe assurgere al rango di “dato sensibile” e quindi vietata, laddove dal contesto dell’immagine possano desumersi orientamenti personali di natura sanitaria, sessuale, politica, sindacale, religiosa e filosofica, poiché ritenuti anch’essi dati sensibili. La liceità della pubblicazione e diffusione dell’immagine di una persona rileva quindi, non solo rispetto alla sua riconoscibilità, ma anche rispetto al contesto, ed a prescindere dalla circostanza che sia stata acquisita in luogo pubblico o privato.

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In ipotesi, la pubblicazione è da ritenersi libera e lecita allorquando si tratti di immagini di gruppo, a sfondo naturalistico o architettonico, dove il singolo, pur distinguendosi, non rappresenti il principale soggetto di interesse, ovvero appaia ripreso incidentalmente, ovvero non sia riconoscibile, né individuabile.
Analoga legittimazione sussiste allorquando l’iniziativa sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dall’interessato, da necessità’ di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, culturali, ovvero avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Ma ciò non è sempre vero, perché va comunque osservato il principio della prevalenza dello scopo e quindi, l’immagine è lecita laddove prevalga lo scenario dell’evento e non invece il primo piano di volti di persone estranee all’evento e riconoscibili.
Viceversa, è sempre vietata la pubblicazione e la diffusione di immagini di minori di anni 14, salvo che entrambi i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale, abbiano rilasciato il consenso e comunque il divieto sussiste anche in capo ai genitori, laddove i figli abbiano un’età compresa tra 0 e 13 anni-6.
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Pertanto, prima di pubblicare una immagine “in rete”, è necessario accertarsi che non contenga immagini di minori e di persone riconoscibili, ovvero deliberatamente riprese in modo tale da richiamare e costituire lo scopo e l’interesse principale dell’immagine, ed accertarsi altresì che il contesto dell’immagine non contenga informazioni strettamente personali, ovvero sensibili.
Ma anche nel caso in cui l’interessato abbia prestato il consenso, la diffusione di immagini che arrechino un danno o un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro, potrebbe costituire illecito civile per danno all’immagine, che consiste nella lesione della reputazione e dell’identità personale-7
.L’illecito civile potrebbe inoltre assumere rilevanza penale, laddove integrasse il reato di diffamazione-8
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6-Art. 8 GDPR;
7-Il diritto all’immagine é tutelato anche dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e sul punto la giurisprudenza è ormai
unanime nel ritenere che il danno all’immagine è un danno-conseguenza che comunque richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
8-A norma dell’art. 595 c.p. la diffamazione consiste nell’offendere la reputazione di un’altra persona quando questa non sia presente.

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Se tali rischi potrebbero essere noti a molti, forse non lo sono altrettanto i rischi diretti che assume colui che “posta” la propria immagine in rete o sui social, ed in quest’ultimo caso il rischio potrebbe essere molto diverso. La pubblicazione di immagini in rete implica il rischio di furto e di manipolazione di identità e del contesto-9 , in ipotesi utilizzabili da chiunque e per qualunque scopo, sia esso pseudo-lecito o manifestamente illecito.
La pubblicazione di immagini sui social invece, implica un ulteriore rischio connesso al loro utilizzo, sulla base di un consenso esplicitamente o implicitamente e consciamente o inconsciamente espresso dall’utente, in forza del quale potrebbe trasferire al social network persino la proprietà, ovvero l’uso dell’immagine-10 per le finalità più disparate.
Uno dei rischi particolarmente rilevante è costituito dal trattamento biometrico dell’immagine che, come già detto, consente di individuare univocamente, non solo l’identità personale, ma anche talune caratteristiche fisiologiche dell’individuo, attraverso algoritmi matematici che, in ipotesi, posso essere agevolmente classificati, conservati ed illimitatamente utilizzati.
In estrema sintesi consentirebbero di “seguire” l’interessato, univocamente identificato, durante la sua “navigazione” sul web.
Non è casuale infatti che il Codice della Privacy, abbia espressamente vietato il trattamento biometrico dei dati finalizzato alla univoca individuazione di una persona fisica-11, subordinandolo a precise situazioni esattamente determinate-12, ma è a tutti noto che il web è infestato da “fantasmi”.

Concludendo, per quanto sia impensabile “vivere” il web ed i social senza le nostre foto ed i nostri filmati, è comunque opportuno che ognuno sia consapevole dei rischi connessi alla postazione sul web di immagini proprie, di terzi e soprattutto di minori, esaminando e valutando con estrema attenzione tutte le circostanze contingenti e, nel caso di postazione nei social network, anche le condizioni contrattuali ed il contenuto del disclaimer, prima di premere “click”.

Ricordiamo che il web è un mondo virtuale popolato da fantasmi senza volto e senza identità, ma governato a livello planetario da esseri umani che perseguono precisi obiettivi ed interessi. Ma questa è un’altra storia.

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9-Le immagini delle persone disponibili sul web possono essere facilmente estratte, manipolate ed utilizzate per finalità inimmaginabili, tra cui ad esempio, il furto e lo scambio d’identità, fotomontaggi, marketing, ecc… oppure inserite in contesti compromettenti, ovviamente estranei all’interessato, con evidenti rischi e danni incalcolabili, difficilmente recuperabili;
10-Instagram, che è controllata da Facebook, ha cambiato le condizioni di licenza perché sospettata di vendere le
immagini ad altri senza il consenso dell’interessato; Facebook, allorquando acquisisse le immagini, acquisisce anche una licenza sul loro utilizzo, non esclusiva, trasferibile, sub-licenziabile e royalty-free (senza limiti di tempo e spazio e senza costi ulteriori);
11-Art. 9, comma 1, GDPR;
12-Art. 9, comma 2 e seguenti, GDPR.

Autore:  Esperto ACCI, Avv. Pietro Casilli.

E-mail:  info@accinazionale.it

@Diritti Riservati.

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