La “Legge Salva Suicidi”: cos’è?

Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 – Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del
Consumatore (c.d. “Legge Salva Suicidi”)

Con la Legge n. 3/2012 il Legislatore ha inteso disciplinare, per la prima volta, in modo concorsuale la crisi economico-finanziaria del piccolo imprenditore non fallibile e del Consumatore (inteso come persona fisica estranea a qualunque attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale).

Il termine “Legge Salva Suicidi” si deve alla trasmissione televisiva “Le Iene”, che ha collegato le disposizioni normative approvate nel 2012 al particolare momento storico, caratterizzato dal tragico fenomeno dei numerosi suicidi, su tutto il territorio nazionale, di
piccoli imprenditori oberati dai debiti, i quali vedevano nel togliersi la vita, l’unica soluzione ai loro problemi.
Nel tentativo di ridare speranza a chi non ne aveva più, il legislatore, attraverso la legge n.3/2012, ha inteso offrire strumenti tipici delle procedure concorsuali, quali ad esempio l’esdebitazione, anche a coloro che erano esclusi dalla c.d. Legge Fallimentare.
Unico requisito richiesto è che il debitore si trovi in “situazione di sovraindebitamento”, intesa come persistente squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile ovvero la definitiva incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni in maniera
regolare.
Volendo individuare i potenziali soggetti legittimati alla procedura da sovraindebitamento, dovremmo includere:
a) I Consumatori intesi come le persone fisiche che non svolgono alcuna attività imprenditoriale;
b) gli imprenditori commerciali o artigiani “non fallibili”, ovvero che, negli ultimi tre esercizi annuali, non abbiano realizzato:
i. un attivo patrimoniale superiore a € 300.000,00;
ii. ricavi lordi annui superiori a € 200.000,00;
iii. debiti anche non scaduti superiori a € 500.000,00;
c) i professionisti;
d) i lavoratori autonomi;
e) l’imprenditore agricolo, anche in forma societaria;
f) i consorzi, le associazioni e le fondazioni che non abbiano i requisiti di fallibilità;
g) le società cooperative a prevalente scopo mutualistico.

Stante il carattere generale della procedura da sovraindebitamento, tale elenco non può considerarsi né esaustivo né tantomeno tassativo. Applicando la procedura della legge n. 3/2012, il debitore ha il vantaggio di ottenere non soltanto la soddisfazione dei creditori sulla base della reale consistenza attuale del proprio reddito o mediante la liquidazione del proprio patrimonio, ma anche la sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, aste immobiliari, ecc…), il blocco delle cessioni del quinto dello stipendio e il pagamento parziale dei debiti c.d. chirografari. Tuttavia, il beneficio più importante introdotto dalla Legge n. 3/2012 è sicuramente l’esdebitazione. Intesa come la possibilità offerta al debitore – entro l’anno dalla chiusura della procedura dilatoria di risoluzione del debito o di liquidazione del patrimonio – di richiedere al Tribunale adito di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente e di essere riabilitato, attraverso la cancellazione del proprio nominativo da tutte le banche dati dei “cattivi pagatori”.
Poiché la legge n. 3/2012 interessa soggetti molto diversi tra loro (dal Consumatore, persona fisica, al piccolo imprenditore per finire alla società agricola), sono previste procedure molto differenti tra loro, ovvero:
1) l’Accordo di ristrutturazione dei debiti, utilizzato di norma dalle imprese. È comunemente definito “piccolo concordato”, in quanto prevede la definizione di un piano di ammortamento dei debiti, che diventerà effettivo soltanto se approvato da almeno il 60% del valore dei crediti aventi diritto al voto. In questo caso, la funzione del Giudice è quella di solo garante della legalità del procedimento, i cui contenuti sono affidati alla libera scelta del debitore e all’approvazione della maggioranza dei creditori;
2) il Piano del Consumatore. Si tratta di una procedura specifica, destinata al Consumatore debitore (persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta). A differenza di quanto accade nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, questa procedura è proposta dal debitore direttamente al Giudice inaudita altera parte, che ne valuta la fattibilità ed esprime parere favorevole o contrario senza che sia necessario acquisire il consenso dei creditori;
3) la Liquidazione del patrimonio. In alternativa alle precedenti due ipotesi di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore, sia esso Consumatore che azienda non fallibile, può, in situazioni debitorie più gravi, chiedere al Tribunale di fare fronte ai debiti contratti mediante la liquidazione dell’intero patrimonio personale. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, occorre qui fare riferimento a due situazioni tipiche, per le quali si potrebbe ricorrere alla procedura di cui alla c.d. “Legge Salva Suicidi”, ovvero quando il Consumatore ha contratto un mutuo prima casa e successivamente diviene insolvente a causa della perdita del lavoro oppure quando il Consumatore ha contratto un finanziamento al consumo per l’acquisto di beni a rate ed a causa della crisi economica non riesce più ad onorare il proprio impegno. Al pari del fallimento, tale procedura coinvolge l’intero patrimonio pignorabile del debitore, che, amministrato dal liquidatore, è sottoposto a liquidazione ed a successivo riparto in favore dei creditori, che subiscono il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali e l’impossibilità di costituire cause legittime di prelazione. Se sussistono le condizioni, la procedura si conclude con l’esdebitazione del debitore.

Alla luce di tutto ciò, è facile intuire come la legge n. 3/2012 (c.d. “Legge Salva Suicidi”) possa rappresentare un mezzo, attraverso cui il debitore possa avere una concreta opportunità per risollevarsi economicamente e rientrare legalmente nel ciclo produttivo.

Autori, Avv. Diego Esposito, Dott. Roberto Miglietta

Email:  acci.cartelleesattoriali@gmail.com

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