UN PERCORSO COMPLEMENTARE AL PROCEDIMETO DI SEPARAZIONE LEGALE
La mediazione familiare è un percorso non alternativo ma complementare al procedimento di separazione legale, in cui non ricorrono i rigidi formalismi che caratterizzano il processo civile né i tempi processuali che rischiano di prolungare la conflittualità coniugale con grande dispendio di energie e denaro.
Chi decide di adire le vie legali, chiede l’intervento di un avvocato, che garantisce in via prioritaria, la difesa dei diritti del proprio assistito a discapito delle ragioni della controparte, che saranno ugualmente difese da un altro avvocato, innanzi a un giudice terzo e imparziale che accerta e dichiara con sentenza, la situazione giuridica esistente risolvendo la controversia pendente.
Chi chiede l’intervento di un mediatore familiare per risolvere o gestire un conflitto familiare, si rivolge a una figura extra-processuale che non giudica, difende né sostiene le ragioni di nessun dei due mediandi ma li aiuta a recuperare un ruolo decisionale, nella propria sfera individuale e genitoriale rendendoli autori delle proprie scelte, che sono volontarie e pertanto, non imposte da un provvedimento giudiziale.
1.LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN RAPPORTO AL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE.
Il percorso di mediazione familiare, riflette la tendenza degli utenti a rifiutare l’intrusione dell’autorità giudiziale nella sfera dei rapporti familiari quando nascono conflitti privati, nell’ottica di trovare in piena libertà, le condizioni per ristabilire un equilibrio condiviso e accettato da tutti i membri del nucleo familiare compresi i figli minori e non .
La mediazione familiare può essere richiesta in vari momenti del procedimento legale di separazione ovvero quando è già pendente o in un momento successivo a quello in cui è emanata la sentenza o il decreto di omologa nonché in fase di revisione degli accordi presi dai coniugi. Peraltro, la mediazione familiare può essere richiesta dai coniugi e anche dai conviventi di fatto, prima ancora di contattare un legale.
In particolare, il procedimento di mediazione contribuisce a deflazionare il carico giudiziario ovvero a snellire i procedimenti pendenti di separazione legale in quanto, nel momento in cui il giudice invita le parti in causa o le parti stesse manifestano la volontà di rivolgersi ad un mediatore familiare, il giudice a norma dell’ art 337octies c.civ sospende il giudizio di separazione legale, assegnando alle parti un termine, entro il quale hanno la possibilità di stendere un accordo relativo sia agli aspetti patrimoniali che non patrimoniali del rapporto coniugale e genitoriale.
2.LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LA CULTURA DELL’ACCORDO IN LUOGO DELLA CULTURA DELLA DECISIONE GIUDIZIALE.
Il percorso di mediazione familiare contribuisce a favorire la coltura dell’accordo delle parti, in luogo della cultura della decisione giudiziale, senza compromettere la funzione garantista del processo civile il cui scopo è quello di statuire in merito all’esistenza o all’inesistenza di un diritto, nel contraddittorio delle parti, dinnanzi ad un giudice che decide secondo diritto. Il lavoro interdisciplinare degli operatori del diritto quali avvocati, mediatori familiari e giudici, sta cambiando nell’ottica di valorizzare l’utilizzo della mediazione familiare nella gestione dei conflitti familiari. Tuttavia, si pone il problema di sapere se nel contesto dello spazio neutro della mediazione familiare, in cui le parti in assenza di rigide formalità, decidono i termini di un accordo che interessa sia il rapporto coniugale che il rapporto genitoriale, i diritti dei singoli soggetti coinvolti, compresi quelli dei minori, siano effettivamente tutelati, nell’ottica di garantire tutte le posizioni soggettive interessate, senza legittimare discriminazioni che potrebbero nascondersi dietro un accordo solo apparentemente condiviso. Per quanto i coniugi o conviventi siano liberi di decidere il contenuto degli accordi affinché tutte le posizioni delle parti, siano garantite in ugual misura, il mediatore familiare invita le parti a presentare l’accordo ai rispettivi legali o ad un legale comune, che controlli l’accordo sotto il profilo della sua conformità alle norme di legge prima che il procedimento legale di separazione sia azionato o prosegua. Peraltro, il mediatore familiare è tenuto a informare i mediandi che l’avvocato potrà eventualmente inserire alcuni cambiamenti relativamente all’uso del linguaggio legale richiesto per la presentazione dell’accordo di mediazione, in vista della sua omologazione, ma i termini dell’accordo non verranno tuttavia modificati, senza il loro previo consenso.
Autore, Dott.ssa Fiamma Raugei
Mediatore familiare iscritta A.I.Me.F (Associazione italiana mediatori familiari)
E-mail: acci.mediazionefamiliare@gmail.com
@Diritti Riservati.