La mediazione familiare, si afferma nel quadro normativo italiano, nella seconda metà degli anni ottanta, in seguito all’entrata in vigore di alcune leggi che contribuiscono a inquadrarla tra i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ispirati al modello conciliativo in quanto, diretto a comporre la lite tramite un accordo tra le parti.
La mediazione si afferma in un primo momento, nell’ambito giudiziario minorile per effetto dell’art.28 comma.2 del D.P.R 448/1988 che pur non facendo cenno al termine mediazione, prevede che il giudice ha la facoltà di impartire al minore sottoposto alla messa alla prova “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”.
Tra gli altri interventi legislativi è possibile indicare a titolo esaustivo la Legge 28 agosto 1997 n.285 contenente “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, che dopo aver indicato all’art 3 comma1 lett a ) tra i vari obiettivi quello di “realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri dispone all’art 4 lett i) che le finalità dei progetti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso: i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali.
La legge 5 Agosto 2001, n.154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari “ ha introdotto il titolo IX bis , libro I del codice civile ed il capo V bis , titolo II, libro IV del codice di procedura civile, recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
In particolare, significativo è l’art 342 ter c.civ che in merito al contenuto del provvedimento giudiziale, prevede che “il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”.
La legge 14 febbraio 2006, n.54 in materia di affido condiviso dei figli in caso di separazione o di divorzio ha introdotto l’art 155 sexies c.civ ora abrogato e sostituito dall’ art 337octies c.civ ai sensi del d.lgs.n.154/2013 il quale dispone che “il giudice qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter c.civ per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”
La normativa in oggetto, individua la mediazione familiare, quale strumento stragiudiziale per ridurre la conflittualità che caratterizza talora, il momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, allo scopo di instaurare tra i coniugi, in qualità di genitori, un rapporto collaborativo nell’interesse del minore.
Tra gli ultimi interventi legislativi, il Decreto Legge n.132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 dispone all’art 6 comma 1 che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della separazione personale, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.”
In merito al contenuto dell’accordo, gli avvocati devono dare atto di aver informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare.
I citati interventi legislativi, sono circoscritti ad ambiti specifici, che ruotano intorno alle problematiche che interessano la fase patologica della famiglia senza definire la figura professionale del mediatore familiare.
Infatti in Italia, non è ancora stata approvata una legge sulla mediazione familiare nonostante “la legislazione europea sia intervenuta a sollecitare una disciplina normativa da parte dei singoli Stati”. In particolare, la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei bambini fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 all’art.13 chiede agli Stati di promuovere la mediazione ed ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari.
La predetta situazione normativa in Italia, non è paragonabile a quella di altri Stati europei dove la mediazione familiare è un istituto riconosciuto e garantito sia a livello nazionale che a livello regionale.
Infatti basti pensare, che in Francia, la mediazione familiare è stata collocata nel contesto del diritto delle persone e della famiglia, tramite l’entrata in vigore della legge 22 Luglio 1987 sull’autorità genitoriale e la legge 8 Gennaio 1993 relativa alla famiglia.
Autore, Dott.ssa Fiamma Raugei
Mediatrice familiare iscritta all’A. I. Me. F (Associazione italiana mediatori familiari)
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